N.
Reg. Sent.
Anno
N. 13046
Reg. Gen.
Anno 1996
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL LAZIO
Sezione Seconda
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. 13046/1996 proposto da Zarbo Salvatore, Del Sordo Francesco, Ciaramella Salvatore, Liva Antonio, Ciccone Fabio, Tessitore Luigi, Felici Gianni, Miccolo Michele, Troyli Vito, Zavattolo Francesco, Mei Pasquale, Diana Antonio, Avventuroso Fabio, Barranco Giuseppe, Albino Mario Giuseppe, Ferrazzano Vincenzo, Giuliani Filiberto, Di Martino Roberto, Giuliani Mario, Policella Pasquale, Giovacchini Angelo, Di Vincenzo Raffaele, Stara Milo Luigi, Trombetta Vincenzo, Pulcinelli Fabrizio, Roselli Nicola, Rosselli Antonino Giuseppe, Portelli Giovanni, Azteni Danilo, Corsano Cosimo, Decataldo Ennio, Lapadula Pietro, Mei Cosimo, Melillo Fabrizio, Mero Fabrizio, Molinari Antonino, Quaranta Gianfranco, Romano Vittorio, Tartaglione Pasquale, Verdone Roberto, Michele Massimo, Perfetto Nicola, Maiorana Giuseppe, Sabetta Giovanni, Ferrante Carmine, Russo Giovanni, Muci Carmine, Calati Massimo, Riceo Carlo, Mura Umberto, Cirenei Guido, Regina Giuseppe, Scopelliti Antonino, Marrocco Andrea, D’Amico Giuseppe, Todde Fabio, Saba Sandro, Decubellis Mario, Pipino Silvano, Recco Giorgio, Zoccolillo Domenico, Genovese Filippo, Marchese Angelo, Condurso Maurizio, Di Bella Settimo, Sberna Rosario, Rotella Domenico, Tagliamonte Aniello, Turci Egidio, Iovino Antonio, Attrotto Giuseppe, Di Trocchio Giampiero, Carta Attilio Luca, Ruggiero Giuseppe, Giacca Fabio, Cannoletta Francesco Vito, Sunda Gianluca, Mazzocchi Francesco, Montesano Cesare Rocco, Attanasio Gerardo, Castorina Giovanni, Capasso Bernardo, Visceglie Gianmarco, Esposito Rosario, Leone Pasquale, Agosta Andrea Manrico, Ugento Luigi Salvatore, Santoro Maurizio, Notari Pasquale, Lettieri Andrea, Botticelli Massimo, rappresentati e difesi dall’avv. Gianfranco Grassia e presso lo stesso elettivamente domiciliati in Roma, Viale Angelico n. 38;
C O N T R O
il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Comando Generale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
e con l’intervento ad adiuvandum
di Accardi Andrea, Scala Claudio, Portale Giuseppe Alessandro, Assogna Alessandro, Sorrentino Giuseppe, Bifulco Massimo, Todaro Tommaso, Virgillito Fedele, De Rosa Biagio, Aldi Gabriele, Incarnato Antonio, Pusceddu Lino, Falasca Michele, Senatore Massimiliano, Meloni Roberto, Valenzano Pietro, rappresentati e difesi dall’avv. Gianfranco Grassia e presso lo stesso elettivamente domiciliati in Roma, Viale Angelico n. 38;
per l'annullamento
del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza con il quale vengono corrisposti agli appuntati, finanzieri scelti e finanzieri specialisti di elicottero e aereo le indennità di volo con retribuzione pari a quelle corrisposte ai militari ed ai graduati di truppa;
e per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti ad avere corrisposto l’indennità di volo e relative indennità supplementari di cui all’art. 44 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395, nella misura uguale a quella corrisposta ai sottoufficiali ed alle stesse condizioni per questi previste dalla legge.
Visto il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate e delle parti intervenienti;
Visti gli atti acquisiti con le sentenze istruttorie n. 9853 del 12.11.2003 e n. 5766 del 1.7.2003;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 4.6.2003 il consigliere Francesco RICCIO;
Uditi, altresì, gli avvocati G. Grassia e G. Noviello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
F A T T O
Con il ricorso, notificato il 31 luglio 1996 e depositato il successivo 9 ottobre, gli interessati, graduati e militari della Guardia di Finanza specialisti di elicottero e aereo facenti parte comunque di equipaggi fissi di volo, hanno impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del loro interesse connesso alla corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 44 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395 nella misura corrispondente a quella attribuita ai sottufficiali.
Al riguardo, i medesimi hanno prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate e le parti intervenienti ad adiuvandum.
D I R I T T O
Gli odierni ricorrenti, sulla base del disposto dell'’rt. 44 del 31.7.1995 n. 395, lamentano che il Comando Generale della Guardia di Finanza abbia erroneamente operato nell’attività di perequazione delle indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di altre indennità supplementari, attribuite agli interessati, con quelle spettanti – nelle misure vigenti – ai militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
Al riguardo, infatti, le parti istanti sostengono che il lavoro da loro svolto sia del tutto simile a quello espletato – nel campo di cui si tratta – dai sottufficiali delle Forze armate.
Secondo la tesi dell’Amministrazione resistente, deducibile altresì dalla circolare del Comando Generale n. 244671/62116 del 9.7.1996, la suddetta perequazione viene svolta sulla base di una generale corrispondenza dei rispettivi gradi: il finanziare, pertanto, è parificato, in termini di grado, al caporale maggiore delle FF.AA., il finanziere scelto al caporale maggiore scelto, l’appuntato al caporale maggiore capo e l’appuntato scelto al caporale maggiore capo scelto.
Con le predette sentenze istruttorie questo Collegio, ritenendo di poter desumere dalla lettura attenta della norma invocata (art. 44 D.P.R. n. 395 del 1995) un diverso criterio di perequazione che fosse invece ancorato sul dato concreto e fattuale dei soggetti adibiti a quelle mansioni che per legge danno titolo all’attribuzione delle indennità de quo, ha inteso conoscere chi fossero in realtà – individuandone naturalmente i rispettivi gradi - i militari delle Forze armate adibiti allo svolgimento delle mansioni simili a quelle svolte in concreto dai ricorrenti, unitamente ai criteri di ripartizione delle indennità in discussione, valevoli per gli stessi militari delle Forze armate.
Tali elementi non sono stati forniti, dopo essere stati richiesti per ben due volte, non per voler disattendere un ordine del giudice, ma perché l’aspetto fattuale, posto in evidenza dalle richieste di chiarimenti, non è stato mai vagliato dagli organi preposti all’attuazione della perequazione disciplinata dall’art. 44 del D.P.R. n. 395 del 1995; quindi, del tutto sconosciuto al Comando Generale della G.d.F..
Ciò è sufficiente per ritenere fondate le doglianze prospettate dai ricorrenti, ai quali spetterebbe, una volta verificata in concreto la identità di mansioni espletate, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di altre indennità supplementari corrisposte ai sottufficiali delle FF.AA..
Per tutte le ragioni espresse, il Collegio accoglie il ricorso e condanna l’amministrazione resistente ad attribuire ai ricorrenti, previa verifica delle predette condizioni concrete di lavoro, le indennità sopra indicate o almeno le differenze tra quelle spettanti e quelle effettivamente corrisposte, unitamente agli interessi legali ed alla svalutazione monetaria da calcolarsi sulle somme capitali dal sorgere del diritto sino al soddisfo.
Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,
Sezione Seconda,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Zarbo Salvatore e dagli altri in epigrafe indicati accoglie il medesimo ricorso e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento nei confronti delle parti istanti delle indennità in contestazione, degli interessi legali e della svalutazione monetaria nei limiti ed alle condizioni stabilite in motivazione.
Compensa integralmente fra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione seconda - nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2004 con l’intervento dei Signori Magistrati:
Domenico LA MEDICA Presidente
Francesco RICCIO Consigliere rel. ed est.
Giuseppe SAPONE Consigliere
Il Presidente Il Consigliere est.